Le maglie dell’Etica sono assai più strette di quelle del Diritto e questo è un dato di fatto. L’adulterio – ad esempio – non è un reato punito dalla legge (e quindi è un comportamento penalmente non sanzionabile) ma un marito adultero, non è certo un buon marito. Banale? si, un po’, ma a volte le banalità vanno ricordate, soprattutto quando si utilizzano i termini in modo troppo disinvolto, come si è fatto (soprattutto a sinistra) nei confronti di Giorgio Napolitano e della sua firma al D.L. “SalvaPdl”.
“E’ incostituzionale!” si è strillato qua e la… “Giorgio come Vittorio Emanuele III, che subisce passivamente lo svuotamento dello Statuto”… “Napolitano complice del Sultano!” e via elencando. Non ne sono convinto e argomento.
1. Il presidente della Repubblica può negare la propria controfirma a un Decreto legge qualora: I) non ne ravvisi la “necessità e urgenza” (requisito previsto per la decretazione a norma dell’art. 77, comma 2 della Costituzione) e/o II) il testo del decreto sia “manifestamente” anticostituzionale (e c’è una differenza tra norma “manifesta” e norma “ipoteticamente” non costituzionale, dato che il parere di fino non tocca al presidente della Repubblica, ma alla Corte Costituzionale);
2. Pur ammettendo che è molto anomalo che un atto di interpretazione autentica provenga non dal Parlamento, ma dal Governo, esistono dei precedenti di Decreti Legge “interpretativi” emanati dall’Esecutivo e in seguito convertiti in legge dal Parlamento. Il tutto è discutibile e un po’ bizzarro, quindi, ma non è sinonimo di illecito o incostituzionale;
3. In base all’art. 122 della Costituzione, il potere legislativo in merito all’elezione degli organi di governo regionale rientra nella c.d. “legislazione concorrente”, vale a dire lo Stato detta i principi generali e la Regione – se lo ritiene – i principi di dettaglio, entro la cornice complessiva definita dalla legge statale. Il decreto del Governo, quindi, a lume di logica si può considerare vigente solo per quelle regioni che non hanno esercitato la propria potestà legislativa in materia di legge elettorale regionale (come ad esempio il Veneto, l’Emilia Romagna, la Liguria…), nelle quali vige quindi la normativa statale che l’atto governativo “interpreta”;
4. E’ vero che la Legge 400/1988 che disciplina poteri e funzioni della Presidenza del Consiglio e del Consiglio dei Ministri dispone (art. 15) che il Governo non può intervenire con decreto legge nelle materie elencate dall’art. 72 della Costituzione (tra le quali figura la normativa elettorale), ma è vero anche che la L. 400/88 essendo una mera legge ordinaria può essere modificata da un Decreto Legge (cioè una norma di pari rango), procedura ovviamente molto discutibile, ma neppure questa anticostituzionale.
Ciò ricordato, il presidente della Repubblica – a parer mio – ha fatto male a firmare il decreto, che si è rivelato – come si dice dalle parti mie – “peso el tacon del buso“. Ma questa è un’altra storia… anche qua, le parole contano, fare una cazzata (mi scusi, Signor Presidente) è cosa diversa dall’attentato alla Costituzione…