In questi giorni si parla molto – non di rado a sproposito – di “diritto all’astensione” e del significato che ricopre il quorum per la validità di una consultazione referendaria. Pertanto, fare un po’ di chiarezza può tornare utile…
La Costituzione disciplina l’istituto del referendum all’art. 75 e il quorum compare nel 4° comma di tale articolo: «La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».
Vi sono pertanto due “paletti”: la maggioranza degli aventi diritto (che coincide con il 50% + 1 degli iscritti alle liste elettorali della Camera dei Deputati) e la maggioranza dei voti validamente espressi, cioè al netto di schede bianche o nulle. Ma perché prevedere un quorum? Perché non immaginare che – se un tema interessa in tutta Italia 100.000 persone – siano loro a decidere anche per le altre?
Sulla disciplina del referendum si discusse in II Sottocommisione, nella Commissione dei 75 (che materialmente stese il testo della Costituzione) e infine in Assemblea plenaria, tra il dicembre 1946 e il gennaio 1947 e successivamente tra settembre e ottobre del 1947. Il tema del quorum venne affrontato inizialmente nella seduta del 17 gennaio 1947, grazie a un intervento dell’onorevole Gustavo Fabbri un avvocato monarchico di Forlì:
«Se si ammette che un referendum, al quale abbia partecipato uno scarso numero di elettori, abbia la possibilità, con la maggioranza di coloro che vi hanno partecipato, di sconvolgere l’espressione stessa della sovranità nazionale quale emana dal Parlamento, che si può supporre eletto da venti o venticinque milioni di elettori, si ammette un principio che può essere gravido di conseguenze molto importanti e pericolosissime»
E – attribuendo alla questione – un carattere “pregiudiziale” accese il riflettore su un tema precedentemente lasciato sotto traccia. La posizione del monarchico Fabbri fu fatta propria da altri, a cominciare dal comunista Renzo Laconi (a conferma del dibattito libero e non imbrigliato nello schematismo destra-sinistra che ha caratterizzato il lavoro della Costituente) ma – apparentemente – i contrari all’idea del quorum erano maggioritari e ben rappresentati, visto che anche il presidente della II Sottocommissione Umberto Terracini si espresse in modo contrario («[…] non si comprende perché un deputato eletto col voto del trenta per cento degli elettori debba essere riconosciuto come capace di esprimere la volontà di un determinato raggruppamento della popolazione, mentre poi quando il trenta per cento di quel gruppo popolare esprime direttamente la sua volontà, questa non dovrebbe avere valore»).
Gustavo Fabbri, tanto disse e tanto fece, che riuscì però a prevalere e nella seduta di Sottocommissione del 21 gennaio 1947 si approvò la sua proposta di previsione di un quorum dei 2/5 degli aventi diritto come requisito per la validità della consultazione. La formulazione così decisa rimase valida per tutte le 13 successive sedute dedicate alla disciplina del referendum e solo nell’ultima tra queste – la plenaria dell’Assemblea Costituente del 16 ottobre 1947 – il tema del quorum venne ripreso, questa volta su iniziativa del socialista Paolo Rossi (che sarà presidente della Corte Costituzionale dal 1975 al 1978):
« […] osservo che può accadere questo: che in un momento di stanchezza, quando si siano verificate più elezioni nello stesso anno, e talora anche nello stesso mese, o addirittura i cittadini siano stati chiamati più volte alle urne per il referendum, ci sia una certa indifferenza pubblica per una determinata legge che non sollevi un particolare cumulo di interessi popolari e che si verifichi quindi questo fatto, che sarebbe, a mio avviso, veramente deplorevole: l’abrogazione di una legge con il 17, 18, 20 per cento di voti rispetto agli elettori iscritti. Il mio emendamento ha anche un altro scopo. Il referendum abrogativo è un’arma assai delicata. Se i partiti sapranno che una legge non può essere rovesciata senza la partecipazione alle urne di almeno il 60 per cento degli elettori iscritti, sarà più difficile che essi ricorrano alla consultazione popolare senza avere una fondata speranza di riuscire».
La proposta di elevare il quorum al 60% venne recepita dall’Assemblea limitatamente alla sola misura del 50% e quindi la formulazione finale definitivamente approvata.
La logica del quorum, pertanto, non è stata concepita come un “diritto all’astensione” ma come una tutela delle decisioni del Parlamento nazionale – espressione suprema della democrazia rappresentativa – contro il rischio che una minoranza organizzata possa sovvertire subdolamente la volontà generale. Un’approccio di tipo “antilobbistico” potremmo dire utilizzando un lessico contemporaneo. Il problema però è che – dal 1990 – sono proprio le “lobby” quelle più attive a depotenziare l’istituto referendario.
Nel 1990 si votò su 3 quesiti proposti da una serie di forze politiche e sociali (PCI, PSI, Radicali, Verdi, Lipu, Legambiente…) relativi alla caccia e all’utilizzo di fitofarmaci nell’agricoltura e per la prima volta il quorum non venne raggiunto, dato che partecipò al voto solo il 43% degli aventi diritto, a fronte di una campagna per l’astensione condotta dalle associazioni di cacciatori. Dal 1997 al 2011 il quorum non venne mai più raggiunto e la bellezza di 24 quesiti vennero “cassati” in questo modo. I 24 quesiti avevano per oggetto temi diversissimi tra loro ma un elemento li unisce: i contrari al quesito puntano ormai sistematicamente all’astensione e nessuno tra i “NO” invita ad andare a votare.
La logica è semplice: puntare sulla crescente disaffezione dell’elettorato “appropriandosi” degli astensionisti abituali, reclutati a forza nel fronte del “NO” e grazie a questi depotenziare un istituto di democrazia diretta fondamentale bollando ogni quesito come “incomprensibile”, “inutile” o “contraddittorio”.
La conseguenza di questo atteggiamento ricorrente da ormai 20 anni è una: la violazione dell’art. 48 della Costituzione laddove il voto viene definito “dovere civico” e – tra le sue caratteristiche – vi è elencata la “segretezza”. Se – sistematicamente – i SI devono fare la fatica di uscir di casa e andare a votare mentre i NO invece possono rimanere seduti sul divano a guardare “Quelli che il calcio” ci sono due problemi: la non segretezza del voto (“guarda quello, sta andando a votare. E’ uno del SI”) e la disparità di condizioni tra le due posizioni, una delle quali più “gravosa” dell’altra. Perché SI e NO dovrebbero presentare lo stesso “costo” per l’elettore, ma se il primo deve fare la fatica di recarsi alle urne e il secondo non è invece tenuto a farlo, questo avrà un indebito vantaggio competitivo.
Marco Cucchini | Poli@rchia ©
Da democratico, direi che la cosa più grave è che si sminuisce l’idea del voto come DOVERE CIVICO.